INTERRUZIONE O RIFIUTO DEL TRATTAMENTO VITALE SONO EQUIVALENTI NELLA QUALIFICAZIONE DEL DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA ALL’AUTODETERMINAZIONE
Palavras-chave:
PERSONA; VITA; DIGNITÀ; AUTODETERMINAZIONE; SUICIDIO ASSISTITOResumo
In Italia, la questione del fine vita per i pazienti affetti da gravissime patologie e dei limiti di non punibilità penale del cd suicidio assistito è tuttora al centro del dibattito politico e legislativo. In assenza di specifica normativa, la Corte costituzionale ha dovuto intervenire più di una volta, quasi esercitando un ruolo di supplenza rispetto all’inerzia del Parlamento, per chiarire i presupposti entro cui l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale del paziente, assicurati dalla tecnologia, non integri il reato di istigazione o aiuto al suicidio previsto dall’art. 580 del codice penale. La Corte con sentenza n. 242/2019 aveva collocato la complessa questione nella cornice dei principi costituzionali italiani; essi tutelano il diritto alla vita ma altresì consentono di precisare il contesto ed i limiti entro i quali vada riconosciuto il diritto della persona alla autodeterminazione rispetto al momento in cui porre fine alla propria esistenza. La Corte, premesso che il reato di aiuto al suicidio non è, di per sé, in contrasto con la Costituzione perché giustificato da esigenze di tutela del diritto alla vita, ha individuato una ristretta area in cui l’incriminazione per tale reato non appare conforme agli stessi principi fondamentali; ciò avviene quando la persona, affetta da patologia irreversibile fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma pienamente capace di assumere decisioni consapevoli, sia tenuta in vita (solo) grazie a trattamenti di sostegno vitale, quali ad esempio l’idratazione o l’alimentazione artificiale) e chieda aiuto per l’interruzione del trattamento. Si è affermato, infatti che non vada negato alla persona, in quelle specifiche tragiche condizioni, il diritto all’autodeterminazione dei trattamenti, compresi quelli finalizzati a liberarlo delle sofferenze, nel rispetto degli artt. 2 e 32 della Costituzione. La conseguenza è che non possa essere punito ai sensi dell’art. 580 del codice penale colui che agevola il proposito di suicidio di chi sia in tale condizione, purché verificata da struttura pubblica del servizio sanitario nazionale. La Corte, nella persistente inattività del legislatore italiano, torna ora sulla questione con la sentenza n. 66 del 20 maggio 2025; conferma l’impostazione generale della esimente penale, ma ne amplia l’interpretazione dei requisiti. La non punibilità dell’aiuto al suicidio è integrata, ed è conforme a Costituzione, anche quando vi sia solo l'indicazione medica della necessità di un trattamento di sostegno al fine di assicurare l'espletamento delle sue funzioni vitali per le quali l'omissione o l'interruzione determinerebbe prevedibilmente la sua morte in un breve lasso di tempo, senza che sia necessario che il paziente sia tenuto ad iniziare il trattamento al solo scopo poi di chiederne l'interruzione. In questo senso la Corte ha richiamato ancora una volta il principio del bilanciamento tra l'esigenza di tutela della vita umana che discende dall'art.2 Cost. ed il principio di autodeterminazione del paziente nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, aspetto del più generale diritto al libero sviluppo della persona.