DIGNITÁ UMANA E DIRITTO ALLA VITA TRA PROGRESSO MEDICO TECNOLOGICO E PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE
Palavras-chave:
Cura;, Dignità;, Vita;, Scienza;, Tecnologia;Resumo
Il progresso tecnologico in campo medico ha elevato il livello di tutela della salute umana e di difesa della vita, ma ha generato profondi interrogativi e “nodi concettuali” sul piano etico-giuridico, con riflessi morali e religiosi, medico scientifici e giuridici, fortemente intrecciati. Le tecnologie mediche più avanzate consentono di spostare sempre più avanti, teoricamente in modo illimitato, la sopravvivenza di esseri umani, anche in situazioni estreme irreversibili di stato vegetativo, per le quali, secondo gli standard medici internazionalmente riconosciuti, non vi sia alcuna possibilità di recupero della coscienza e di ritorno alla percezione del mondo esterno; insieme a ciò si registrano situazioni irreversibili in cui il soggetto abbia piena consapevolezza del proprio destino, ma non abbia, proprio per la condizione in cui versa, la concreta possibilità di porre fine in modo degno alla propria esistenza. In Italia, il prolungato vuoto normativo appare solo parzialmente colmato, sull’onda emotiva dei noti casi Welby ed Englaro, dalla legge n. 219/2017 sul c.d. fine vita, che introduce esplicitamente il principio di autodeterminazione già desumibile dal sistema di valori laici al quale è ispirato l’ordinamento costituzionale italiano (artt. 2, 3, 13 e 32 Cost.). La dignità della persona è fondamento e fine dell’agire giuridico che lo Stato è tenuto a valorizzare in ogni fase e circostanza dell’esperienza umana. Il diritto alla vita è al sommo vertice dei valori da tutelare, ma nel contempo la dignità inviolabile della persona conduce, in casi estremi, a vietare quei trattamenti sanitari che – pur orientati al mantenimento in vita – la ledano, qualora si rivelino invasivi della integrità psicofisica e della libertà personale. In questo caso, il limite incontrastabile della condizione umana mortale non conduce a procurare la morte altrui, ma ad accettare di non poterla impedire. Il rispetto della vita umana si manifesta nella libertà di disporre della propria sfera individuale fino agli esiti più tragici; ma da ciò non può desumersi un “diritto” alla propria morte, ossia la liceità dell’eutanasia. Il suicidio resta una tragica scelta individuale rispetto alla quale lo Stato risulta estraneo, salvo vi sia un intervento esterno che lo induca o lo favorisca, integrando i reati di induzione o aiuto al suicidio proprio in omaggio al principio di intangibilità della sfera individuale di autodeterminazione. In Italia la Corte Costituzionale con sentenza n. 242/2019 (cd caso Cappato) ha dichiarato l’incostituzionalità parziale dell’art. 580 c.p., reato di aiuto al suicidio, per violazione degli artt.2,13,32 II co. Cost., ossia delle norme che tutelano libertà, dignità e integrità della persona. Secondo la Corte va esclusa la punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio quando la prestazione dell’aiuto si riferisca a patologia irreversibile, grave sofferenza fisica o psicologica, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, volontà univoca di prendere decisioni libere e consapevoli, verificate in ambito medico; adeguata informativa del paziente sulle condizioni e possibili soluzioni relative a cure palliative e sedazione profonda.